autorizzazione del giudice delegato per atti di disposizione di beni sequestrati nei procedimenti antimafia


 

art. 2-septies, L. 31.05.1965, n. 575, aggiunta da

art. 2, D.L. 14.06.1989, n. 230, convertito da

L. 04.08.1989, n. 282

 

1.      L'amministratore (di beni sequestrati a sensi della legge antimafia) non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti di terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.